INDIRIZZO
ALLE OFFICINE DELL'ARTE REALE

La pena di morte è la massima delle pene, colla quale la società si credette finora in diritto di punire i delitti più gravi, togliendo la vita a chi se n'è reso colpevole. Se consultiamo la storia, vediamo che nei primordii delle umane società essa si applicava frequentissimamente e per lievissime cause. Di mano in mano cbe quelle società progredivano nell' incivilimento, noi vediamo restringersi quella pena a sempre minore numero di delitti; di modo che oramai essa non si applica più presso le societa civili che ad alcuini casi di omicidio. Questo fatto storico di per sè solo ci mostrerebbe qual sia lo scopo ultimo a cui tende, quasi senz'avvedersene, l' umana società, guidata in ciò da una specie d' istinto, che è la manifestazione della coscienza universale. Quello scopo è l'abolizione assoluta della pena capitale ; e poichè quella che abbiam detto coscienza universale è ora illuminata e diretta dai profondi studii che i moderni filosofi fecero di questo importantissimo problema, è chiaro che ogni civile società si sente ora spinta con forza irresistibile a raggiungere questo fine con quel moto accelerato che l' illustre Balbo dimostrò verificarsi, come nella legge della caduta dei gravi, cosi nell'incivilimento.
Ma molti pregiudizi restano pur troppo ancora all'attuazione di così giusto principio. E in primo luogo la questione di diritto filosofico intorno all'assoluta iniquità della pena di morte, se da un lato può dirsi vinta nel campo astratto della scienza, lascia però sempre molti dubbi nell'animo di coloro, i quali, o timorosi o sprezzatori delle ardite teorie, prendono in prestito l'antico frasario per colorare la debolezza delle loro ragioni. Non è qui il luogo di ribattere con lungo discorso gli errori delle scuole passate, che si fecero ad infiorare coi loro sofismi la mannaja del carnefice. Basti notare che tutte si partono da un falso e inadeguato concetto del diritto individuale; tutte per quanto possano variare nelle loro manifestazioni, si restrin-ono nell' essenza a considerare la vita (secondo le parole di Rousseau) come un dono condizionale dello Stato, che può quindi esser perduto, rinunciato, trasmesso. All' incontro la scienza moderna vede nella vita un beneficio e un diritto, che hanno radice nella stessa legge di natura; nega alla societa la facoltà di togliere per qualunque causa un bene che non può dare, e del quale anzi abbisogna, come elemento necessario alla propria costituzione organica, e ordinata conservazione; professa finalmente tanto rispetto per l'individuo, che stima sacra la sua esistenza, e la pone sempre qual fine supremo di ogni sanzione legale.
Tutto ciò, si dice da alcuni, può aver peso come pura speculazione; ma le idee non valgono contro l' utilità politica e i bisogni del viver civile: è forse giunta la società a tal punto di perfezione da poter far senza di questa estrema pena? E per quanto possa oppugnarsene I'astratta giustizia, non dovrà pur troppo accettarsi, quando abbia l'attributo essenziale che ogni legge deve avere: la necessità?
Dopo tutto quello che è stato detto e scritto da insigni pensatori su questo argomento, non riescirà difficile provare che essa è priva affatto di questo carattere. - Il diritto della propria conservazione dà all'individuo la facoltà di respingere colla forza la violenza che da altri gli venga fatta , ma sempre ne' limiti di necessaria difesa ; e soltanto si giustiflca l' uccisione dell' assalitore, allorquando l' assalito ha esaurito tutti i mezzi di difesa. Ora, risalendo dall'individuo alla società, non è chi non veda come questa abbia infiniti mezzi di difendersi senz'aver bisogno di ricorrere a questo estremo, e come facilmente essa possa togliere ad un individuo la possibilità di nuocere senza torgli la vita. A buon dritto si potrebbe dunque chiamare la pena di morte, un vero e inescusabile abuso di potere della società.
Ma qui i fautori dell'opposta dottrina potrebbero avvertire, che la giustizia sociale non ha solamento il diritto di punire il delinquente togliendogli i mezzi di nuocere , ma le spetta ancora l' ufficio di provvedere alla difesa preventiva de' suoi membri, facendo che la pena rassicuri i buoni e, sia di spavento ai malvagi. Il qual diritto di difesa veramente non può negarsi, ma deve esser sempre circoscritto dentro i limili della necessità , e cessa la sua ragione di esistere dal momento in cui viola un diritto ben più alto e più sacro, qual si è quello della personalità umana. Scopo della penalità può essere soltanto di prevenire nuovi delitti, e coordinare le esigenze della sicurezza generale col possibile ravvedimento del reo. Ma come potrà raggiungersi questo fine coll' estremo supplizio? - Quanto al miglioramento dell' individuo, non è mestieri dire come la legge che calpesta ciò che v'ha di più rispettabile nell'essere umano, nulla si curi di precluder la via ad ogni estrema speranza.
E quanto al timore che coll' esempio si vorrebbe incutere, esaminiamo se e quando serva almeno il patibolo ad un risultato, che comprerebbesi a sì caro prezzo. E anzitutto facciamo osservare che il supplizio capitale è pel popolo, piuttosto che un esempio o una minaccia, un puro pascolo alla curiosità , uno spettacolo a cui assiste con più o meno emozione, come ai giuochi di forza e di destrezza. Tutti sanno quanto il popolo sia avido degli spettacoli, e specialmente di quelli che valgono a destare in lui delle vive e forti emozioni; e il popolo accorre anche a questo , ma esso ha pure molto buon senso e cuore generoso, e il sentimento che in lui desta il vedere un uomo inerme ed in catene ucciso freddamente dalla società armata contro di lui, non è certo di orrore pel delitto , ma si piuttosto per la pena stessa ; e la pietà, la compassione che svegliano in lui la posizione orribile, le pene ineffabili, e talvolta le parole commoventi del paziente, fanno si che egli lo considera non come un delinquente giustamente punito, ma come una vittima. E il popolo generoso prende parte per lui debole, contro la società immensarnente forte, e mentre scusa quello, maledice questa. E, bene fa; imperocchè vittima è infatti il giustiziato del pre,giudizio e della barbarie.
Questo perè avviene nella parte buona del popolo , ma la parte corrotta, quella che, per cattive inclinazioni e per l' ignoranza in cui giace, maggiormente avrebbe bisogno di essere contenuta dal timore, non vede nel condannato il facinoroso giustamente punito, ma quasi un eroe che affronta la morte talvolta con indifferenza , spesso con ostentazione di coraggio spinto fino al cinismo. Di più la vista del sangue del decapitato, o delle orribili convulsioni dell' impiccato, abitua chi è inclinato al delitto a fermare senza ribrezzo il pensiero sugli atti più crudeli ed atroci, e a mirare senza commoversi gli spasimi e l'agonia di una vittima che egli forse già medita immolare alle sue brutali e feroci passioni. Ed è con questo mezzo che si credo di educar il popolo e frenarlo?
D'altra parte non vi sono tanti diversi modi di punire che meglio raggiungono lo scopo? La pena dei lavori forzati a vita non è essa forse più 'terribile della morte? Tanto lo è che molti preferiscono questa a quella. E, come giustamente osservava Beccaria , un uomo condannato alle galere è un esempio vivente e continuo, il che non è un giustiziato.
Ma v'ha di più. Non è d'uopo dimostrare quanto facile e comune sia nell'uomo 1'errare ; ora chi non vede le funeste e irreparabili conseguenze dell' errore dei giudici, quando questi sono tratti da false prove e testimonianze a condannare come reo un innocente ? Nè questo pur troppo è un caso ipotetico , che non uno, ma parecchi fatti di questo genere si potrebbero citare avvenuti non ha molto in Italia, in Francia ed altrove. E chi non rabbrividisce a questo pensiero? Chi non aborrirebbe per questo solo la pena di morte?
E in conferma degii espoti principii possiamo ancora addurre le luminose testimonianze della esperienza; la statistica criminale della Toscana dimostrò mai sempre come diminuirono i misfatti, accrebbe la sicurezza , s' ingentilirono i costumi in ogni periodo di tempo in cui fu cancellata dalle leggi questa sanguinosa pena.
Conchiudiamo dunque che 1'estremo supplizio, lungi dal trovare alcun fondamento nella ragion filosofica , è la più barbara negazione del più sacro tra i diritti; che d'altra parte non può affatto giustificarsi nel campo pratico del diritto criminale, ammantandolo sotto il velo di una politica necessità; che finalmente considerato nella sua qualità di pena, non corrisponde menomamente allo scopo a cui s' indirizza; poichè in cambio di atterrire i malvagi e rassicurare i buoni, conturba e infierisce gli animi, e li spinge al delitto, e in cambio di migliorare il colpevole e renderlo alla società il che è l'objetto delle pene afflittive e della giustizia criminale, commette all'uomo fallibile di pronunciare sull'uomo una irrevocabile condanna, la quale trascende i limiti dell' esistenza terrena, come viola le leggi della progredita civiltà.
L' Italia, che vanta nell'immortale suo Beccaria il primo che osò combattere di fronte il supplizio capitale , I' Italia, che si accinge ora dopo lungo servaggio, a riprendere il posto che le si compete tra le nazioni, I' Italia deve solennizzare e consacrare questo suo Risorgimento, proclamando e mettendo in atto quei principii umanitarii che sono ormai da tutti riconosciuti e accettati.
Si faccia dunque una petizione al Parlamento, e si raccolgano nelle città , nei villaggi , nelle campagne tante firme che il Parlamento non solo, ma il mondo intero abbiano a ritenere quella domanda come l'espressione concorde della volontà nazionale. Sarà questo un Plebiscito; che per l' umanità intera e pel progresso avra più importanza che quello che statuì l'unità d'Italia. Le altre nazioni seguiranno bentosto il nostro esempio , e noi avremo la soddisfazione di aver fatto un' opera santa quanto altra mai, e i posteri ci benediranno e ci diranno benemeriti dell'umanità.
La R\ L\ Azione e Fede - all' O\ di Pisa.
Pubblicato a Bologna, 1862.
N.d.C.: la pena Capitale venne definitivamente soppressa in Italia nel 1948 (anche se una prima legge del 1944 la sopprimeva in parte per reati prima previsti dal Codice Penale, esclusi per i delitti previsti dalle leggi speciali, definitivamente soppressa quattro anni dopo).
Il ritratto a inizio pagina e sullo sfondo della pagina è una stampa raffigurante Cesare Beccaria (1738-1794)
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Per gentile concessione del dottor Salvatore Massimo Stella
http://www.geocities.com/BourbonStreet/Delta/1843/