Costantino Belluscio

Deputato al Parlamento

 

Ristabilire la verità

Ed operare con giustizia

 

Discorso tenuto alla Camera dei Deputati nella seduta del 28 settembre 1981

 

In allegato:

Il parere di Massimo Severo Giannini

su talune pronunce amministrative

concernenti la loggia P2

 

Ecco l'intervento dell'on. Costantino Belluscio,

svolto alla camera

il 28settembre scorso

 

PRESIDENTE. L'onorevole Belluscio ha facoltà di svolgere le sue interpellanze nn. 2-01269 e 2-01291.

BELLUSCIO. Signor Presidente, vorrei chiederle di poter amministrare i1 tempo a mia disposizione, che credo sia di un'ora circa, rinunziando - se necessario - alle repliche e danno un ampio spazio alla illustrazione dei miei documenti.

RAUTI. Perchè?

PRESIDENTE. Onorevole Belluscio, se crede, può usare il tempo a sua disposizione esclusivamente per illustrare i suoi documenti, ma debbo farle presente che lei non avrà più diritto ad intervenire in sede di replica.

BELLUSCIO. Certamente, signor Presidente.

POCHETTI. Se ha interpellato il Governo, dovrebbe anche replicare, dopo aver sentito la risposta!

PRESIDENTE. Vi rinunzia, onorevole Pochetti.

BELLUSCIO. Mi riservei proprio poche frasi...

POCHETTI. Allora lo ha fatto con altri scopi!

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi!

D'ALEMA, E' l'unico rappresentante della P2 che parla... Lo lasci parlare!

PRESIDENTE. Queste frasi celebri sono meno gloriose!

BELLUSCIO. Bisognerebbe avere il coraggio di stare a sentire quello che si dice!

PRESIDENTE. Onorevole Belluscio, non le danno alcuna decorazione! C'è sempre qualcuno che perde parole passeggiando: capita...

BELLUSCIO. Il motivo per il quale, signor Presidente, onorevoli colleghi, ho chiesto al mio partito l'autorizzazione a presentare due interpellanze e due interrogazioni va ricercato in una preoccupazione che ho avvertito in questi ultimi due mesi, come uomo libero che crede profondamente nella libertà e nella democrazia. Ed è la stessa preoccupazione, signor Presidente, che io ed il mio partito abbiamo sentito aleggiare nel discorso che il gran maestro della massoneria italiana, Ennio Battelli, che - se me lo consente, signor Presidente - vorrei ringraziare - per averci concesso questa sera l'onore di essere qui presente, a questo "dibattito" insieme ad altri dignitari del Grande Oriente d'Italia...

STAITI DI CUDDIA DELLE CHIUSE. Dobbiamo alzarci?

BELLUSCIO. Non è obbligatorio

(Commenti del deputato Teodori).

PRESIDENTE.- Onorevole Belluscio, non causi delle interruzioni che possano trovare legittimazione! Lei sa che il parlamentare prende la parola in Assemblea rivolgendosi alla Presidenza!

RAUTI. Prescindendo dal pubblico!

BELLUSCIO. Chiedo scusa, signor Presidente. Il gran maestro della massoneria Ennio Battelli, ha pronunciato pochi giorni fa, in occasione della ricorrenza del 20 settembre, un discorso in cui ha parlato - cito tra virgolette - di "sfrenata caccia alle streghe", dello "scoperto ricatto a rendere1a vita difficile a chiunque sia in odore di massone", di "campagna massiccia, assillante contro la quale il cittadino non ha alcuna difesa"; e quel che è peggio - aggiunge Battelli - quella campagna "assume aspetti quasi terroristici: chi osasse difendere la Famiglia - sono ancora parole di Battelli viene subito accusato di complicità e di collegamenti più o meno tenebrosi, emarginato, messo al bando".

"Un paese in cui impunemente si può criminalizzare - cito ancora Battelli - un intero settore di pensiero, di impegno civile, di virtù civiche, senza tempestive reazioni ed adeguate risposte, è esposto ad insediamenti politici e a mutamenti giuridici ed istituzionali preoccupanti".

Signor Presidente, con queste poche parole il gran maestro della massoneria ha rimarcato - credo - l'amarezza della sua gloriosa istituzione per quella che egli ha definito "la rinnovata, violenta ondata antimassonica".

Molti di voi ricorderanno che all'indomani della pubblicazione degli elenchi anonimi rinvenuti ad Arezzo, durante una conferenza - stampa, io non esitai a dichiarare pubblicamente che ero sì massone, ma affiliato fin dal 9 settembre 1955 con brevetto numero 07562/13 e non il 1 gennaio 1967 con tessera numero 1710, data di iniziazione, e numero di tessera (che peraltro non ho mai visto) attribuitemi entrambe arbitrariamente da Gelli.

La mia posizione personale - desidero dirlo dal momento che vi è stato un accenno da parte di un collega che abbandonava l'aula - è apparsa fin dall'inizio talmente chiara ed inequivocabile che l'ordine dei giornalisti, che ha aperto una minuziosa inchiesta sui soci i cui nomi figuravano negli elenchi trovati ad Arezzo, dopo l'emanazione della circolare del Presidente del Consiglio, mi ha fatto pervenire il 1° settembre la seguente decisione: "il Consiglio dell'ordine dei giornalisti... ha preso in esame la documentazione agli atti e la sua esauriente risposta, relativi alla sua presunta appartenenza alla loggia P2. Il Consiglio, nel rinnovarle tutta la stima e la solidarietà, ritiene di aver accertato la sua completa estraneità all'attività della loggia segreta, condannando quanti hanno strumentalizzato la vicenda a bassi fini di parte".

Ebbene, signor Presidente, non esito a ribadirlo solennemente in quest'aula,ora più che mai, che mi onoro di essere massone e lo faccio perchè, nonostante l'emergere di alcune tendenze preoccupanti che hanno investito anche taluni partiti, " laici" credo ancora che questo sia il libero Parlamento di un paese democratico.

E, proprio perchè siamo qui ed insieme abbiamo ascoltato la preoccupata denuncia di Ennio Battelli, dobbiamo dire che il problema non è più personale, ma investe la responsabilità e comporta la reazione di chiunque si dica e sia soprattutto veramente democratico e si ispiri ai valori della Costituzione.

Ma anche come militante della gloriosa istituzione, oltre che come democratico, nelle parole del gran maestro ho rivissuto -lasciatemi andare a questo ricordo personale - il senso di altre parole, che mi furono lette in passato da miei stretti congiunti, uno di quali è stato condannato al confine dal regime fascista per essere massone, nella consapevolezza profonda che nessun sacrificio è gravoso, se vale a vincere la tirannide e il totalitarismo. Ho rivissuto, dicevo, il senso di alcune altre parole che mi erano state lette nel passato e la cui condanna fa di me, oggi, un vero democratico; "Considerato che gli ultimi avvenimenti politici e il comportamento e certe decisioni della massoneria danno un fondato convincimento che la massoneriapersegue programmi ed impiega metodi che sono in opposizione a quelli che ispirano l'attività del fascismo, il Consiglio del fascismo intima ai massoni di scegliere tra l'appartenenza al partito nazionale fascista e alla massoneria".

Questa è la risoluzione votata il 13 febbraio 1923 dal Gran Consiglio del fascismo, che precedette quella del 4 agosto 1924, di tenore più aspro, e la legge del 1925, contro le società segrete, secondo la quale tutti gli impiegati dello Stato, delle provincie, di comuni e degli enti da questi dipendenti non potevano, pena il licenziamento, appartenere alla massoneria.

AMARANTE. Belluscio, ma qui non è in discussione la massoneria!

BELLUSCIO. Aspetta un minuto, ci arrivo.

"Durante questi mesi di Governo", disse Mussolini il 6 maggio 1925, illustrando in questa stessa aula il suo disegno di legge, "ho constatato che la massoneria ha dislocato i suoi uomini in quelli che chiamo gangli nervosi della vita italiana. E' enorme che funzionari di altissimo grado frequentino le logge ... ".

"Non vi è dubbio" - sono ancora parole di Mussolini - "che le istituzioni più gelose dello Stato, quelle che amministrano la giustizia, quelle che educano le nuove generazioni e quelle che rappresentano le forze armate, hanno subìto e subiscono l'influenza della massoneria. Ciò è inammissibile. Ciò deve finire"; e sul Popolo d'Italia rincarava la dose: "La massoneria deve venire combattuta fino allo sterminio totale".

Onorevoli colleghi, la massoneria fu sciolta nel 1925; il partito socialista nel 1926: era la dittatura. Noi, abbiamo, netta la sensazione - e non esitiamo a dirlo - che si stia ripercorrendo la stessa strada, sia pure con prudenza, complici personalità di ogni governo e partiti che o per opportunismo, o per oscure strategie politiche, o per viltà, si stanno rendendo responsabili di attentati così patenti, come quelli che stiamo vivendo in questi mesi, ai diritti costituzionali e alla libertà dei cittadini.

TEODORI. Di una banda di delliaquenti come quelli della P2.

BELLUSCIO. Mi scrive un valoroso ufficiale (onorevole Cecchi, anche questa è una lettera): "Mi auguro che l'indegna gazzarra sollevata sulle nostre persone abbia un onorevole termine: in difetto di che mi riterrò moralmente costretto a restituire al Capo dello Stato le mie medaglie e i miei brevetti di combattente, partigiano, "gappista" e mutilato della Resistenza; perchè non posso riconoscere in, questo paese quello per il quale ho troppo sofferto.

"E' stato iniziato", mi informa un altro valoroso ufficiale, "un formale procedimento disciplinare dal quale sarebbe illusorio sperare di uscire comunque indenni. Resta l'amara soddisfazione che tra le tante vicende che possono danneggiare una carriera, già di per se stessa tanto precaria, questa almeno assuma un carattere che non esito a definire persecutorio e quindi nobilitante per chi ne è oggetto".

Onorevoli colleghi, di lettere come questa ne ho ricevute oltre mille, alcune scritte da mogli e figli di persone che si ritengono perseguitate. Una signora mi parla dei dramma della sua famiglia, quando lei è riuscita a strappare dalle mani del consorte una pistola con cui il marito stava per togliersi la vita.

TEODORI. Andiamo sul patetico!

BELLUSCIO. No, , no, è la verità, questa! Queste sono verità, non le tue! Il marito, un ufficiale noto, valoroso, stimato e di saldissimi sentimenti democratici.

Altri mi parlano di rimozioni, spostamenti, trasferimenti arbitrari da una città all'altra, del declassamento negli incarichi. Tutto questo, onorevoli colleghi, senza che si sia provata una sola responsabilità - ancora non vi è alcuna pronuncia da parte degli organi competenti-, senza che si sia mosso un solo addebito specifico nei confronti di queste persone. Sta accadendo pressochè in tutte le amministrazioni, a cominciare da quella militare, dove si sono avuti eccessi di zelo, fenomeni di autentico sciacallaggio, misure in contrasto non tanto con il buon senso, che qui non c'entra, ma con il diritto positivo e con la Costituzione. In molti casi è stata sufficiente la confessione di essere massone, e non "piduista", per essere perseguitato. Ho citato un caso anche nella mia interpellanza. Ne vedremo, o per meglio dire, ne vedrete delle belle nel prossimi mesi in vari TAR!

Io ritengo che, se un militare o un dipendente della pubblica amministrazione viene ritenuto colpevole di alcunchè, si ha il dovere di destituirlo,s enza esitazione. Se non ci sono prove di una sua colpevolezza e lo si ritiene innocente, se lo si trasferisce nella ipocrita illusione di fargli riacquistare prestigio, si peggiorerà notevolmente la sua situazione, perchè nella nuova sede si conoscerà subito il motivo del trasferimento e perciò stesso l'innocente acquisirà le nuove funzioni senza alcun prestigio, soprattutto nei confronti dei suoi nuovi dipendenti.

Nella mia prima interpellanza chiedo al Governo una risposta puntuale su episodi reali. E' inutile rievocare gli episodi che sono già consacrati agli atti di questa Assemblea. Ho nomi e cognomi,che mi consentirete di non fare pubblicamente, ma che, mutuando il linguaggio massonico, sono disposto a fare all'orecchio dei ministri interessati...

TEODORI. Signor Presidente, aguzzi l'orecchio!

BELLUSCIO. ...perchè ritengo che il riserbo sia doveroso per quel senso dello Stato e per quel senso di responsabilità che non debbono mai abbandonarci, neanche quando ciò sarebbe comodo. La più grossa contraddizione (Commenti all'estrema sinistra)... io vi ho ascoltato in religioso silenzio e, se a qualcuno non interessa ciò che dico, può...

BOCCHI. Hai ascoltato sorridendo un pò, ma in religioso silenzio...

BELLUSCIO. La più grossa contraddizione è anche, se vogliamo, un illecito vero e proprio, è che si propone di restituire alle amministrazioni di provenienza pubblici dipendenti già giudicati innocenti dalle apposite commissioni, ma con il marchio indelebile di scarsa affidabilità democratica.

Ma, vivaddio!, se ad alcuni di costoro, sino alla fine di luglio, fino a poche settimane fa, sono stati affidati incarichi delicatissimi, che hanno messo a repentaglio la loro vita proprio a difesa delle istituzioni; come, senza essersi queste stesse persone macchiate di alcuna colpa, possono essere bollate per tutto il resto della loro carriera perchè ritenuti infedeli alle stesse istituzioni? lo noto una contraddizione in questo, consentitemi di dirlo!

Ma l'episodio sintomatico, di un clima persecutorio contro la massoneria è che il Grande Oriente d'Italia non si è visto ancora rinnovare la convenzione, scaduta nell'agosto del 1980, per l'utilizzazione di palazzo Giustiniani, acquistato agli inizi del secolo dal gran maestro Ernesto Nathan, che fu anche il primo sindaco laico di Roma. Si tratta di un palazzo confiscato nel 1925, che non è mai ritornato ai legittimi proprietari, neppure alla fine della seconda guerra mondiale, quando il massone Fiorello La Gardia, all'atto della firma del trattato di pace con l'Italia, chiese ed ottenne dal Governo italiano la promessa della restituzione dell'immobile.

Gli Stati Uniti offrirono alla Massoneria il palazzo Margherita a via Veneto, dove ha sede attualmente l'ambasciata degli Stati Uniti, ma il gran maestro dell'epoca prese per buona la promessa della restituzione di palazzo Giustiniani dicendo che il ritorno nella vecchia sede aveva un valore morale e simboleggiava la riconquistata libertà italiana.

Questi, onorevoli colleghi, sono fatti, a mio giudizio, indicativi di una tendenza che non esiterei a definire funesta, che ha avuto il punto di maggiore intensità con il rinvenimento degli elenchi anonimi di Arezzo e, dopo un giudizio avventato, opportunistico e perciò moralmente spregevole di "due saggi per decreto", cui noi, per avere,un quadro obiettivo della situazione, ma, solo per questo, abbiamo voluto contrapporre e sottoporre. a riflessione il parere, di un "saggio senza decreto", quell'alta coscienza che è Massimo Severo Giannini, stimato anche dal Presidente dei Consiglio, se lo ha voluto a capo di un dipartimento nell'ambito della "miniriforma" della Presidenza dei Consiglio. E qui, signor Presidente, avrei dovuto inserire, avevo inserito già nella mia interpellanza il testo del parere di Giannini, su cui chiedevo un giudizio del Governo. La Presidente della Camera ha ritenuto inaccettabile l'interpellanza in quella forma; ed io, se me lo consente, darei per letto e consegnerei agli stenografi il parere di Giannini.

PRESIDENTE. Lei mi disse che aveva già parlato con il Presidente della Camera in proposito.

BELLUSCIO. Sì, certamente. E il Presidente della Camera ha acconsentito.

PRESIDENTE. D'accordo, onorevole Belluscio, il parere del professor Giannini sarà pubblicato in allegato al resoconto della seduta odierna: il discorso è quindi chiuso. Prosegua pure.

BELLUSCIO. Probabilmente, il clima creato arti iciosamente nel paese ha impedito fino ad ora di ristabilire la verità intorno alla tanto discussa loggia P2, il cui elenco, trovato in circostanze misteriose ad Arezzo, secondo mie notizie, andrà depurato di quattrocentododici nomi aggiunti illegittimamente, o perchè considerati onorari ad insaputa degli interessati o perchè già appartenenti negli anni passati ed iscritti ad altre logge, ma senza che fosse stata presentata una domanda per 1 'iscrizione alla P2.

Noi auspichiamo vivamente che la magistratura accerti fino in fondo e sollecitamente eventuali responsabilità personali in attività extramassoniche, ma non possiamo tollerare e certamente non tollereremo, nel nome della Costituzione, cui è vincolato tutto l'apparato pubblico, dal Capo dello Stato al più modesto dipendente pubblico, non tollereremo, dicevo, che prima sia trovato il colpevole e poi sia individuata la colpa. Se così si continuasse a fare, si sarebbe agli antipodi dello Stato di diritto. Noi auspichiamo anche che sia precisata la natura della loggia "Propaganda", che esiste in Italia dal 1877 per risolvere il problema relativo all'adesione alla massoneria di celebrità della scienza, delle lettere e soprattutto della vita pubblica. Si è creato, insomma, fin dal 1877, una specie di registro dei "casi di coscienza", in cui scrivendo i nomi di coloro che intendevano essere massoni ma che non avevano la possibilità di esercitare attività massonica. E a quel registro, onorevoli colleghi, è stato dato, fin dal 1877, il titolo di loggia, ed un nome: "Propaganda Massonica"..

TEODORI. Che celebrità è Gelli?

BELLUSCIO. I primi "piduisti" della storia - mi piace ricordarli a me stesso.

D'ALEMA. A maggior gioia di Belluscio!

TEODORI. Andiamo al concreto.

BELLUSCIO.... sono stati così Aurelio Saffi, Giosuè Carducci, Francesco Crispi, Agostino Bertani, Nicola Fabrizi, Giuseppe Zanardelli, Giovanni Bovio, Quirino Filopati, Giuseppe Ceneri, Oreste Regnoli, Luigi Orlando, Francesco Magno....

D'ALEMA. ....Belluscio, Longo.

BELLUSCIO. Gaetano Tacconi, Giacomo Sani, Emilio Cipriani, Pietro Ripari.

Sono personalità diverse fra loro, unite da una fratellanza allo stato intenzionale tra uomini illustri, che egualmente si sentivano massoni, ma che erano privati del diritto-dovere di frequentare regolari logge, di eleggere i dignitari, di incontrarsi con gli altri iscritti al medesimo registro. Questo fin dal 1877!

TEODORI. Vieni ai giorni nostri, che è più interessante!

BELLUSCIO. Tale elenco - ma quello vero - non può considerarsi così una società segreta. Resta il fatto che, fin dal 1877, fino ad oggi è esistito un tale registro o repertorio, che è stato richiesto dalle Autorità due sole volte: il 5 dicembre 1925 ed il 7 ottobre 1976. Nel primo caso non è stato consegnato ai fascisti, nel secondo è stato consegnato. Non è stato mai più richiesto, per quanto la lista delle logge massoniche operanti nel mondo, e riconosciute, edita a cura della massoneria universale, degli anni 1976, 1977, 19,78, 1979, 1980 e 1981, menzioni la loggia cosiddetta P2, e men tre,-per quanto i "saggi per decreto" ed il tremebondo Consiglio di Stato abbiano sbrigativamente dichiarato la loggia P2 sciolta nel periodo che va dal 1977 ad oggi, è intercorsa regolare corrispondenza, negli stessi anni, tra GrandeOriente ed istituzione contestata.

Sarebbe stato sufficiente, onorevoli colleghi, che tutti coloro che in questi ultimi mesi hanno disquisito in sovrabbondanza sul problema, avessero operaio un minimo di ricerca critica per avvicinarsi il più possibile alla verità, perchè oggi si potesse discutere con maggiore cognizione di causa.

Di operare quella ricerca critica avrebbero avuto la possibilità i "due saggi per decreto", la "Commissione Sindona", la magistratura di Milano e chiunque avesse avuto interesse a svolgere reali approfondimenti e non a sollevare soltanto o ad alimentare il polverone. Così come, circa un mese fa non mi è stato difficile reperire gli elenchi della P2, depositati in tribunale fin dal 1976, e contenenti i nomi di alcuni funzionari oggi inquisiti, allo stesso modo mi è stato agevole ritrovare, là dove esistono e dove chiunque può arrivare, altri documenti che servono a capire e che non figurano tra quelli pubblicati puntualmente ed acriticamente dalla Commissione Sindona.

Non voglio dire che è un problema di buona fede, perchè anche qui la buona fede non c'entra, ma è solo questione di buona volontà.

Tra i documenti rinvenuti ne esiste uno cui credo debba attribuirsi un'importanza fondamentale, perchè serve per capire che cosa sia in effetti quell'elenco anonimo di 953 nomi; elenco che ha suscitato tanto scalpore e che potrebbe avere il valore di un qualsiasi altro elenco, pure anonimo, contenente nomi diversi.

AMARANTE. L'elenco con i nomi non è anonimo!

BELLUSCIO. Il documento cui mi riferisco è del 15 aprile 1977 (attenzione alla data, perchè siamo già nel periodo in cui la loggia contestata veleggiava nella sua irregolarità). Una lettera firmata dal gran maestro, dell'epoca, Livio Salvini, ha per oggetto "nomina" ed è diretta "all'illustrissimo e chiarissimo fratello Licio Gelli".

Dice la lettera: "Ti delego ai rapporti con i fratelli inaffiliati, ossia a quei fratelli che non risultano iscritti ai ruoli né delle logge come membri attivi, né del Grande Oriente come membri non affiliati. Sono dunque i fratelli nella tradizione massonica italiana, chiamati "massoni a memoria" quelli di cui dovrai curare i contatti, ai fini di perfezionare la vocazione e la preparazione massonica. Per effetto di tale delega, risponderai soltanto a me per quanto farai a tale scopo, promuovendo e sollecitando quelle realtà che tu stesso reputerai di interesse e di utilità per la massoneria".

Se si esamina attentamente questa lettera, si ha la risposta puntuale ai molti perchè di quell'elenco che ha dato l'avvio al caso. E' chiaro, dalla lettera che vi ho appena letto, che quell'elenco dei 953 nomi è un elenco di persone di cui il Gelli, ad insaputa spesso degli interessati, raccoglieva dati informativi e che, o aveva contattato o si proponeva di contattare, in ottemperanza alla delega da lui ricevuta il 15 aprile 1977.

Mi rifiuto di credere che non si sia stati capaci di arrivare finora alla spiegazione del perchè di tanti nomi inseriti, ribadisco, ad insaputa degli interessati, nell'elenco. E non si capisce neppure, lasciatemelo dire, perchè, prima, di accertare il motivo per cui ogni nome sia capitato in quell'elenco, si sia dato luogo sommariamente ad epurazioni, trasferimenti, sollevamento da incarichi, al tentativo inumano, tuttora in atto, di criminalizzare chiunque. E mi chiedo se si sia stati incapaci di fare questa analisi critica ma doverosa, degli elenchi o se si sia stati invece complici di un disegno che non ha giovato, contrariamente a quanto si è voluto far credere, né all'Italia nè agli italiani, ma solo agli autori di giochi ancora non del tutto chiariti.

Potrei citare altri documenti rinvenuti negli ultimi mesi, che non sono ancora noti, per provare che il problema, se esiste, è solo interno alla massoneria e non riguarda in alcun modo il mondo profano, se non per eventuali responsabilità personali, tutte da accertare e relative ad attività extra-massoniche di alcuni individui.

Noi auspichiamo che tutta la verità venga a galla attraverso un giudizio severo della magistratura la quale, sulla base di dati precisi, siamo sicuri che non concluderà, come Eugen Lennhoff, il quale, nel 1929, nel suo volume storico sulla libera muratoria, scriveva: "In verità, non vi è crimine che non venga addebitato alla massoneria. E chi volesse credere alle opinioni di così numerosi avversari "dovrebbe arrivare al punto di spalancare le porte dei penitenziari e lasciar liberi i suoi occupanti". Perché - si chiede polemicamente Lennhoff - che cosa sono assassinii e furti del singolo rispetto ai delitti di massa che la massoneria compie probabilmente ogni giorno?".

Colleghi, chiunque sia in buona fede ed abbia un briciolo di buon senso,sa che non è cosi. Lo sanno i 127 deputati di questo Parlamento che in qualche modo sono passati attraverso l'esperienza massonica o ancora la vivono...

AMARANTE. Questa è un'informazione!

BELLUSCIO. Certo; nella consapevolezza che se nel diciottesimo secolo la lotta per l'affrancamento dell'uomo dall'assolutismo, se il bisogno insopprimibile alla libertà della persona ed ad agire secondo coscienza motivò il costituirsi di famiglie massoniche in Europa, e primamente tra ideisti e liberi pensatori inglesi, e poi tra illuministi ed enciclopedisti francesi e quindi tra riformatori italiani, oggi le inquietudini politiche e sociali (Commenti del deputato D'Alema), il crollo di antichi valori che sopravvivono tuttavia nella coscienza della parte sana dei cittadini, il propagarsi di un relativismo distruttore di secolari sicurezze ripropongono drammaticamente gli ideali universalistici e filantropici che hanno alimentato nei secoli la massoneria, ideali praticati da uomini rispettosi, oggi, come nel passato, delle leggi della patria, osservanti dei diritti dell'uomo e del cittadino, gelosi della dignità della persona umana, irreprensibili - se si è veri massoni - nel comportamento privato e sociale, democratici come lo sono stati Mozart, Voltaire, Carducci, Pascoli...

D'ALEMA. Licio Gelli!

BELLUSCIO. Cavour, Andrea Costa, Franklin, Washington, Churchill, Roosevelt, per non citarne solo alcuni.

Questa è la massoneria che è nei nostri ideali, e la difenderemo contro chiunque, per opportunismo o viltà...

TEODORI. Perché non parli mai di quell'altro?

BELLUSCIO. Perché non lo conosco, perché non lo conosco! Questa è la massoneria che noi conosciamo! La difenderemo contro chiunque, dicevo, per opportunismo e per viltà, a qualsiasi livello cercasse di distruggerla, convinti come siamo che nel 1991, così come nel 1925, la libertà del nostro paese passa ancora una volta anche attraverso la libertà delle logge massoniche!

ALICI. Dobbiamo difendere la libertà del paese: sei nel Parlamento italiano, perché fai questi discorsi.

BOCCHI. Questo confronto ripetuto disonora il Parlamento: non puoi continuare a parlare in questo modo. E' un affronto: il riferimento al l925.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi!

BELLUSCIO. Sino a quando, onorevoli colleghi, uno di noi non è libero, nessuno di noi sarà libero! (Proteste all'estrema sinistra).

D'ALEMA. Sei liberissimo! Anche lui (Indica il deputato Bocchi) è libero di pensare e dire quello che crede!

PRESIDENTE. I deputati Reggiani, Vernola e Olcese hanno comunicato di rinunziare, rispettivamente, allo svolgimento delle interpellanze nn. 2-01287, 2-01293 e 2-01295, riservandosi di intervenire in sede di replica.

D'ALEMA. (Rivolto al deputato Belluscio) Sei un raro esempio di cialtronaggine parlamentare!

ALICI. E' una vergogna (Vive proteste all'estrema sinistra).

BELLUSCIO. Ce l'avete con me perché ho denunziato che avete avuto le tangenti del metano sovietico: è l'unica responsabilità che ho ai vostri occhi!

(Vive proteste all'estrema sinistra).

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, non facciamo una provocazione inutile

(Vive reiterate proteste dei deputati D'Alema, Amarante, Alici e Bocchi).

BELLUSCIO. Le mani pulite! Eccoli, con le mani pulite! Fuori i miliardi delle tangenti! Non siamo ancora al Soviet supremo..,.

ALICI. Fuori di che? Fuori di cosa? (Rumori all'estrema sinistra).

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi! Le risposte del rappresentante del Governo e le repliche degli interpellanti e degli interroganti sono rinviate alla seduta di domani.

 

Allegato all'intervento dell'on. Belluscio.

 

Pubblichiamo il parere del professor Massimo Severo Giannini

Circa talune pronunce amministrative concernenti la Loggia P2

 

"II parere che mi viene chiesto, con riferimento ad opinioni che avevo espresso già alla stampa, riguarda i problemi che hanno formato oggetto della relazione conclusiva dei comitato amministrativo di inchiesta costituito il 7 maggio 1981 (cosiddetto comitato dei tre saggi), e del parere espresso dalla prima sezione del Consiglio di Stato, il 24 giugno 1981, su richiesta della Presidenza del Consiglio dei ministri; questo parere era stato proposto nella relazione del comitato dei tre saggi, con riferimento a due questioni: la vigenza dell'articolo 212 del testo unico di pubblica sicurezza 18 giugno 1931 n. 773, il modo di procedere nei confronti di dipendenti civili e militari dello Stato appartenenti, veri o non veri, alla citata Loggia P2.

1 - Preliminare ad ogni discussione - è chiaro - dovrebbe essere stabilire che si intenda per, associazione segreta, cosa che, la relazione omette, salvo quell'oscurissimo "concetto ontologico" di segretezza di pagina 38, che ha l'aria di un ripiego per rifuggire dall'impegno.

In dottrina non è stata dedicata molta attenzione al tema\delle associazioni segrete; ne parlano tutti i trattatisti e i commentatori della Costituzione, a cominciare dal primo commentario Calamandrei-Levi; lo scritto più recente è il commento di A.Pace all'articolo 18, nel Commentario alla Costituzione a cura di G. Branca (ZanichelIi 1977). Gli studi specifici sono appena (Cassarino e Petta). Peraltro sin dagli atti preparatori, in Assemblea costituente, viene escluso dai diversi intervenuti nella materia (sono quasi tutti citati in A. Pace), che un'associazione si possa qualificare segreta sol perché siano ignoti alcuni suoi elementi; si indicano, per esempio, la sede, l'elenco dei soci, gli atti che vengano adottati, i mezzi di azione, la struttura organizzativa la segretezza,si dice, non riguarda caratteri particolari, ma deve investire il carattere essenziale dell'associazione come elemento 'voluto' dall'associazione (in tal senso, già in sede di Assemblea costituente, gli interventi di De Vita e di Nuro, da ultimo richiamati dal Nuvolone, in Il Tempo del 22 maggio 1981).

Gli autori che specificamente si sono occupati di libertà di associazione, pongono in rilievo come sia principio costituzionale quello secondo cui le associazioni non hanno un obbligo generale di pubblicità, come invece era statuito nel testo unico di pubblica sicurezza n. 773 del 1931. Sicché in linea di principio non vale il concetto per cui sia segreto ciò che non è denunciato all'autorità. In proposito viene addotto (Pace) un esempio calzante: se così non fosse, una società commerciale che ometta l'iscrizione nel registro delle imprese o altre delle forme di pubblicità proprie delle società commerciali diventerebbe una società segreta.

Inoltre, sempre per la recente dottrina, a cui, occorre osservare, va aggiunta la dottrina penalistica, il concetto di associazione segreta ai sensi dell'articolo 18 della Costituzione, riguarda le associazioni che abbiano una rilevanza politica, ossia che in modo diretto o anche indiretto svolgano una attività che mira a risultati politici. Si pone in evidenza come il divieto delle associazioni segrete sia, nella Costituzione, strettamente connesso al divieto delle associazioni paramilitari, e come la fonte del divieto sia unitaria: in presenza di un illimitato riconoscimento della libertà di costituire associazioni lecite e di agire mediante le medesime, si vuole che le associazioni agiscano secondo il principio di democrazia, quindi in modo palese, e con regole corrispondenti al principio.

Di fronte all'obiezione, da alcuni presentata, che questa sarebbe un'interpretazione riduttiva del testo costituzionale, viene osservato che l'obiezione è mal posta, perché se per i partiti politici l'articolo 49 della Costituzione stabilisce ed impone l'adozione del metodo democratico, l'enunciato ha valore di principio per qualunque associazione i cui fini o le cui attività abbiano rilevanza politica. Il divieto delle associazioni segrete o paramilitari sussiste in quanto questi tipi di associazione possono agire con risultati politici, ma o occultamente o con strumenti che sono invece riservati esclusivamente allo Stato; in ambedue i casi quindi vi è violazione del principio democratico.

D'altronde non avrebbe alcun senso che il divieto costituzionale investisse associazioni segrete prive di rilevanza politica. G. Branca, in un recente articolo pubblicato su Il Messaggero faceva il caso dell'associazione segreta che si costituisca par la proiezione di films erotici. In testi meno recenti si cita il caso delle associazioni segrete a fini esclusivamente religiosi (fenomeno oggi avente scarsa rilevanza, ma in passato invece molto importante), per rilevare che, stante la neutralità dello Stato rispetto al fatto religioso in sé considerato (ossia con l'eccezione di quei casi nei quali tra lo Stato e confessioni religiose si sia addivenuti ad intese), l'esistenza di queste associazioni non avrebbe rilievo, sempre che la normativa positiva non imponga la pubblicità a qualsiasi specie di associazione (come avveniva in periodo fascista).

Un altro caso che si potrebbe ricordare è quello dei cartelli segreti nel senso di intese industriali che producono effetti di distorsione del principio di libera concorrenza. I cartelli segreti hanno avuto, e tutt'ora hanno, rilevanza assai grande nelle società moderne; tuttavia essi non cadrebbero sotto il divieto dell'articolo 18 della Costituzione, il giorno in cui venissero scoperti, le sanzioni da applicare sarebbero quelle poste a tutela della libertà di concorrenza.

E' da ricordare che, secondo la tradizione penalistica, le associazioni segrete sarebbero solo quelle che occultano la propria esistenza; quindi basterebbe che anche un solo elemento sia non segreto - per esempio le finalità - affinché non si abbia più associazione segreta; nel quadro delle teorie penalistiche questa concezione si spiega, perché ai fini della norma penale ha rilievo l'associazione segreta illecita, come del resto storicamente è stata la totalità delle associazioni segrete ]oi divenute note: è, dai carbonari sino alle Veme della Germania 1919, o alle esistenti associazioni antirazziste di alcuni stati americani, una vicenda che ricorre sempre nei medesimi termini.

Tuttavia l'articolo 18 della Costituzione si ritiene abbia una portata più ampia, nel senso che si riferisce anche alle associazioni segrete aventi finalità lecite. Questo perché nella prima parte dell'articolo 18 le associazioni aventi finalità illecita sono comunque vietate, tanto se palesi quanto se occulte, in ogni caso cadendo sotto le qualificazioni di fattispecie criminose, contenute nelle norme penali.

Questo spiega perché la dottrina costituzionalistica dia una nozione più ampia di associazione segreta, è quindi dica che è segreta anche l'associazione di cui si conosca l'esistenza, ma che sia stata concepita e operi come segreta non solo circa la propria finalità ma anche circa la propria attività. L'esempio che si fa è quello dei carbonari e delle altre associazioni segrete del periodo risorgimentale: dopo, un certo tempo l'esistenza diveniva nota, e vi furono perfino leggi che le dichiararono vietate; però esse erano state volute come segrete, e ciò che non era noto rimaneva l'attività; quindi tali erano i disegni che esse si riproponevano, i mezzi con cui li attuavano, gli scopi concreti in ordine ai quali agivano.

E' da soggiungere che una associazione in tanto si può dire segreta, in quanto sia associazione in senso proprio, ossia abbia dirigenti che adottino decisioni circa attività da svolgere o scopi da conseguire, e soci che attuino decisioni o si adoperino per raggiungere scopi. Questo non vuol dire - si noti - che l'associazione debba tenere assemblee dei soci, o debba organizzarsi secondo moduli o procedure determinati; basta che vi siano riunioni per decidere circa gli indirizzi, le attività, gli scopi, quantomeno tra i capi dell'associazione, così come occorrono contatti permanenti con i soci circa l'attuazione dei deliberati. Ancora una volta nei memorialisti delle attività della carboneria o delle Veme si trovano, in proposito, riscontri significativi.

2-Fatte queste precisazioni, passiamo all'esame della loggia P2 sulla scorta dei dati rilevati dal comitato dei saggi, dei dati forniti da altri (per esempio la stampa), e dei dati che vanno uscendo fuori dai procedimenti iniziati nei confronti degli iscritti agli elenchi.

Osserviamo subito che la relazione è contraddittoria, in quanto fa delle affermazioni che porterebbero ad escludere la segretezza accanto ad altre che, oggettivamente esaminate, non sarebbero né pro né contro, e giunge infine a ritenere il carattere segreto della loggia P2 sulla base di considerazioni che, come più oltre sarà spiegato,non sono pertinenti al tema.

Per semplicità di esposizione, è opportuno cominciare dalle affermazioni del secondo gruppo, che sono le seguenti:

a) il fatto che la loggia, a differenza delle altre logge massoniche, non tenesse riunioni (pagine 10,13,21). La relazione peraltro (luoghi citati) dà notizia di una circolare inviata dal Gelli,nel 1972, nella quale si indicava un certo luogo come idoneo a tenere due o tre riunioni annue; dà altresì notizia di una successiva circolare, 1 luglio 1980, in cui si annunciava che riunioni sarebbero state tenute in via G. B. Vico n. 20, presso un certo Centro studi e documentazione per la cooperazione europea.

Che in concreto, a quanto sembra, riunioni non siano state tenute, è problema che riguardava i soci, poiché la volontà di riunirsi due volte era stata manifestata dal dirigente.

Comunque il non tenere riunioni non costituisce elemento di segretezza, esistendo numerose associazioni, anche riconosciute, che non si riuniscono.

b) La mancanza di una sede; è pacifico che non costituisce, elemento di segretezza; comunque nelle circolari inviate dall'amministratore, sono indicati dei recapiti (pagina 20 della relazione), e si indica come futura sede quella sopra citata di,Vía G.B.Vico.

Risulta come taluni soci avevano protestato sia per la mancanza di riunioni sia per la mancanza della sede,ed anzi taluni soci, per queste ragioni, non hanno. rinnovato l'adesione per gli ultimi anni.

c) La reciproca non conoscenza tra soci; la relazione prospetta tale evenienza sotto,due profili, l'uno di fatto, l'altro normativo.

Quanto al profilo di fatto, la non conoscenza, di cui tra l'altro si ignora la consistenza, risultando che entro certi ambiti i soci si conoscevano - è conseguenza diretta della mancanza di riunioni. Inoltre, i capigruppo, che erano stati costituiti, avrebbero dovuto tenere riunioni di gruppo. Quanto invece all'altro profilo, la vicenda è diversa, ed è quella .ell'obbligo di riservatezza verso l'esterno.. La relazione pone in rilievo che tale obbligo era sancito nel documento denominato Sintesi delle norme, e pone in rilievo (pagine 27 e 3 1) questo "obbligo di silenzio".

E' da rilevare che associazioni con obbligo di silenzio esterno, più o meno rigorosamente osservato e sancito, esistono e sono esistite: Nessuno ha mai ritenuto che Questo cositituisse elemento di segretezza. Basterebbero alcuni ordini religiosi, dei quali il più noto è l'ordine dei gesuiti.

3 - Accanto a questi tratti, che di per sé sono neutri, ossia non depongono né a favore né contro, il carattere segreto, stanno quelli che si dicevano pertinenti, che sono quelli su cui la relazione si fonda per giungere alla sua conclusione. Sono sostanzialmente due: la cosiddetta finalità del1a loggia e la ricostruzione storica delle di lei vicende.

Quanto al primo,la relazione si fonda sulla ricordata sintesi delle norme, per mettere in rilievo come in tale atto venga messa in evidenza la finalitàà della solidale assistenza tra i soci (si dice che anche nel giuramento particolare della loggia è mensionato l'obbligo di soccorrere i fratelli).

La portata di questa considerazione è, oggettivamente incomprensibile, nel senso che non si intende come da essa si possa arrivare, niente di meno, che alla segretezza. Coloro che si iscrivevano alla loggia, essendo questa una loggia massonica, intendevano (è evidente, ma è confermato già da parecchie testimonianze di iscritti) aderire alle finalità proprie della massoneria (finalità più che note, se non altro perché lo stesso Grande Oriente pubblica un opuscolo denominato "Antichi doveri-costituzione, regolamento", che è in commercio).

Che se poi per la loggia P2 era sancito un particolare dovere di reciproca solidarietà, perché con ciò solo essa acquistava carattere di segretezza?

L'interrogativo non trova,alcuna risposta nella relazione. Nessuno ha mai ritenuto che un obbligo di solidarietà reciproca, tra l'áltro esistente perfino in partiti politici, costituisca un "fine occulto", e nessuno può logicamente spiegare come lo sarebbe.

Quanto al secondo elemento, secondo la relazione si tratterebbe di ciò: la Loggia P2, istituita nello scorso secolo come loggia massonica coperta, ricostruita subito dopo la seconda guerra mondiale sempre come loggia coperta avrebbe trovato nel 1971, in Gelli, un " segretario organiziativo" (figura non prevista nelle norme della massoneria );nel 1974 essa sarebbe stata soppressa come loggia coperta, e ricostruita nel 1975, con Gelli, questa volta'Maestro Venerabile, come loggia scoperta. E fin qui il discorso tiene.

Nel 1976, peraltro la loggia sarebbe entrata in una fase 'anomala', tanto che se ne dispose la. sospensione, che durò sino al marzo 1981. Le anomalie consisterebbero negli elementi sopra indicati: ássenza di riunioni, di sede, e di reciproca non conoscenza tra soci), e nel fatto che il Gelli avrebbe accentrato ogni potere, nel senso che solo suo tramite si svolgevano i rapporti tra soci(pagine 29 e 30).

In ordine a queste considerazioni stanno peraltro dei fatti di cui la relazione non si è occupata. E' probabile che la ragione sia quella, che la stessa relazione mette in evidenza, in apertura: che i lavori del Comitato furono costretti ad una conclusione anticipata (pagina 5): è quindi da ritenere che al comitato mancò il tempo di procedere ad ulteriori approfondimenti.

Sta di fatto che dagli stessi documenti pubblicati dalla Commissione cosiddetta Sindona, il 21 maggio 1981, risultano carteggi tra il Gelli e l'associazione madre, cioè la massoneria; che la stessa relazione sa (pag. 18) che tessere in bianco o firmate dai maestri prima Salvini poi Battelli erano a disposizione della loggia; che sempre, a cognizione dello stesso comitato vi furono passaggi dalla loggia P1 e nella loggia' P2 di altri iscritti alla massoneria. Inoltre negli annuari editi sia fuori d'Italia (New York, Londra) sia,in Italia, a cura,del Grande Oriente, contenenti l'elenco delle logge Massoniche, la loggia P2 è inclusa per tutti gli anni in questione come loggia esistente in Roma; nel luglio 1977 se ne parla alla Camera come di una loggia massonica esistente; nel volume di R. Fabiani, "I massoni in Italia" edito nel 1978, si dà notizia della loggia e anche di alcune personalità ad essa iscritte; nel settembre 1980 il periodico L'Espresso le dedica già una lunga informativa.

Questi elementi di fatto contrastano con la rappresentazione che si prospetta nella relazione, circa il carattere occulto della loggia P2, e circa l'essere stata reietta dalla massoneria. Non si spiegherebbe perché tra questa loggia e la massoneria intercorsero carteggi, perché la loggia pagasse le sue quote sociali alla massoneria, perché alla pratiche di ammissione (iniziazioni) assistesse quasi sempre un maestro della massoneria, perché la loggia apparisse negli elenchi ufficiali, affinché ne fosse nota non solamente l'esistenza, non solamente la consistenza associativa, ma perfino le personalità ad essa iscritte; perché apparisse ad ogni fine come una regolare loggia massonica.

Un più attento esame dei fatti porta quindi decisamente ad escludere che, dopo il 1976, la loggia P2 si sia trasformata, come ritiene la relazione, in associazione segreta. Si può essere d'accordo che nell'interno della loggia si sono avute delle irregolarità, sulle quali si tornerà più oltre. Ma di qua a dire che si è avuta una trasformazione in associazione. segreta, è discorso che in fatto non risponde agli elementi emersi dinanzi al comitato dei tre saggi, e poi successivamente.

Ciò a prescindere dalla considerazione giuridica che non si capisce come un'associazione nata come associazione palese, si possa trasformare in associazione segreta, Giuridicamente sarebbe possibile il contrario, ma non è possibile che un'associazione, che sorge come associazione palese, quindi associazione di cui è nota la esistenza, la finalità, l'organizzazione, i modi di azione, la consistenza sociale, possa d'improvviso perdere tutti questi tratti caratterizzanti, per occultarsi, ossia, dato ciò che sono le associazione segrete, per volere se stessa come segreta e agire come tale.

Come sarebbe possibile materialmente?

4. - Peraltro, come si avvertiva all'inizio del paragrafo 2, la stessa relazione pone in rilievo dei fatti che contraddiscono il giudizio finale circa il carattere segreto di questa associazione.

Così a pagina 10 si dice che in realtà la loggia era una "lista di casi di coscienza", ed aveva un carattere di comunione e non di associazione; a pagina 18 si pone in rilievo come, quanto meno per un certo numero di appartenenti alla loggia, vi era una consapevolezza di appartenere ad una comune loggia massonica e non ad una loggia anomala, tantomeno una associazione segreta. Più volte, come si è già rilevato, la relazione pone in rilievo il difetto di collegialità dell'azione della loggia (in modo espresso, per esempio, a pagina 27). Si pone altresì in rilievo come il maestro della loggia P2 amasse impiegare linguaggi cifrati o pseudonimi (sempre pagina 27). Infine a pagina 34 si dice apertamente che. lla loggia si era sovrapposto un vertice operante come potere occulto, e si è già detto come la stessa relazione avesse messo in evidenza il dispiegarsi di questo potere occulto all'interno stesso della loggia, attraverso la pratica per cui ogni rapporto tra gli iscritti dovesse passare per la persona del Gelli.

Or già questi elementi noti alla relazione portano ad una spiegazione diversa da quella della associazione segreta. Ragionandosi in termini astratti, di diritto delle associazioni, si tratta di ciò: l'avvento di una forma patologica di un'articolazione di una maggior associazione, per fatto dei dirigenti di questa, consistendo il fatto in azioni personali dei dirigenti medesimi, come tali dissociate dall'attività sociale, ma potenzialmente atte a produrre distorsioni anche su questa.

E' la vicenda, tante volte affiorata, dei cosiddetti atteggiamenti ribellistici di sezioni o altre articolazioni di partiti politici o di sindacati, o di segretari di dette sezioni i quali manovrano le tessere degli iscritti o degli aspiranti, in modo da mantenere un proprio potere personale o quelli di un certo gruppo; o quelli di sezioni o altro, il cui dirigente si mette a svolgere una politica personale, anche potendo rimanere nei fini sociali, per propri esclusivi vantaggi. La cronistoria di qualsiasi associazione di una certa dimensione è piena di casi siffatti, ed è solo questione di fatto il "che cosa accade", nel senso che possono aversi tanto interventi repressivi dell'associazione madre, quanto interventi di accomodamento fattuale.

Che il caso della loggia P2 si potesse spiegare in questi termini era stato prospettato da una parte della stampa più attenta . Si possono ricordare le prese di posizione dei Il Giorno e de Il Mattino,a metà giugno1981, e l'articolo di P.Nuvolone, su Il Tempo del 15 giugno,nel quale si prospettò, con argomenti molto elaborati, l'ipotesi che si fosse costituito all'interno della loggia P2 un " gruppo di potere" che avesse agito per scopi puramente, personali, ossia senza incidere sulla caratterizzazione della loggia come loggia massonica.

Quindi già quando il Comitato stava estendendo la propria relazione vi era una parte del mondo politico la quale apertamente aveva prospettato la spiegazione del gruppo di potere sovrappostosi alla loggia P2 con effetti di distorsione. E ciò potrebbe anche spiegare le considerazioni che si trovano nella relazione, considerazioni che, come si è detto, sono in contraddizione netta rispetto alle conclusioni a cui la relazione poi perviene.

5- La spiegazione prospettata permette di risolvere in modo molto più coerente di quanto non sia fatto dalla relazione (o in parte della stampa sensazionalistica) una quantità di questioni.

Così, per cominciare, il fatto che la loggia P2, pur essendo una loggia scoperta, apparisse all'esterno come se fosse invece una loggia coperta, ossia una loggia i cui iscritti sono conosciuti solo dal maestro e non hanno obblighi sociali. Per l'esattezza si potrebbe obiettare che negli intenti resi noti dal Gelli vi era quello di riunioni nella sede indicata in via G. B.Vico; però sembra pure vero che di fatto incontri non ve ne furono. Comunque non vi erano ragioni per cui la loggia dovesse comportarsi in modo diverso da quello di altre logge, se non appunto l'azione deviante del dirigente o di un gruppo dirigente, di carattere personale.

Così il fatto che gli iscritti alla loggia, malgrado l'obbligo di riservatezza esterna detto prima, tuttavia fossero conoscibili. A parte le notizie reperibili nel libro di Fabiani e negli scritti già apparsi, prima dell'operazione "giudici di Milano", sta il fatto della consegna dell'elenco dei soci al giudice penale fatta dal Gelli e dal gran maestro su richiesta del giudice stesso. Il fatto, già noto dall'intervista Siniscalchi (il giudice Vella che chiede l'elenco nel corso dell'indagine sulla strage dell'Italicus), ha ricevuto un certo clamore per l'esibizione di copia dell'elenco che era stato rimesso ai giudici di Firenze e di Roma,,. fatta dai deputati Belluscio e Napoli l'11 luglio 1981 alla Camera dei deputati. Da rilevare che l'obiezione, rappresentata dal Presidente Spadolini, e fatta propria da una parte della stampa, secondo cui detto elenco sarebbe stato consegnato anteriormente alla 'degenerazione' della loggia, non regge cronisticamente, perchè la data di consegna dell'elenco è il 7 ottobre 1976, cioè successiva al momento in cui, secondo la relazione, sarebbe avvenuta la pretesa degenerazione. Comunque il valore giuridico della consegna alla magistratura dell'elenco degli scritti, fatta congiuntamente dal gran maestro Battelli e dal maestro Gelli, non riguarda la conoscenza, ma la conoscibilità legale dei soci: l'evento prova che, quando un'autorità pubblica avesse richiesto l'elenco, questo era consegnato. Non vi è quindi alcuna ragione per escludere che, se un ordine di rimessione dell'elenco fosse stato emesso da un giudice o da un'autorità di polizia, ad esso sarebbe stato ottemperato. Sicchè perde significato l'operazione "giudici di Milano", come scoperta di cosa segreta. Nell'evento vi é qualcosa di più, cioè che l'elenco è consegnato dal dirigente della loggia e dal dirigente della stessa massoneria: il che prova come non sussistesse affatto quella rottura , tra l'associazione generale (la massoneria) e la sua articolazione funzionale la loggia P2). Giusto per curiosità si può ricordare che nella stampa (per esempio Il Messaggero del 2 luglio 1981) si era fatta persino l'ipotesi di un finto scioglimento della loggia P2.

Or il fatto della conoscibilità dei soci, addirittura rendendosi parte diligente il dirigente dell'associazione e della loggia, mentre è assolutamente incompatibile con la tesi del carattere segreto della loggia, è invece compatibile con la spiegazione della loggia con sovrapposto un gruppo di potere.

Ancora si spiega perchè la loggia conservasse elementi spiccatamente propri di un ente associativo: per esempio l'iscrizione fatta a domanda dell'interessato, con presentazione da parte di altro iscritto, secondo le regole generali dell'associazione massonica. La relazione, su questo punto, giustamente pone in risalto che ciò significa permanenza di un tratto associativo. Solo che non ne trae le debite conseguenze, e anzi distorce addirittura il significato di esso, per dire che l'intera associazione è segreta. Ancora una volta contraddicendosi, poichè è segreto solo ciò che,si vuole come segreto.

Il che permette di porre in rilievo un'ulteriore grave lacuna della relazione, che è l'aver omesso di prendere in considerazione uno degli elementi tipici dell'associazione segreta, ossia la segretezza dell'attività sociale, come attività che coinvolge l'intera associazione. Tanto per stare agli esempi già citati, la carboneria era associazione segreta non perchè fosse segreta solo l'attività di questo o quello dei suoi capi, ma perchè era segreta l'attività di tutti gli adepti ad essa, e soprattutto esisteva un'attività che la coinvolgeva nella sua globalità, cioè in tutti coloro che ne facevano parte.

Or non tanto dall'omessa presa in considerazione di questo fatto fondamentale da parte del comitato dei tre, quanto e soprattutto da quel che è emerso successivamente, man mano cioè che si cominciavano a vedere le posizioni personali dei singoli iscritti, è risultato che una attività sociale segreta non <esisteva e non era mai esistita. La relazione anzi è ancora più radicale, allorchè dice addirittura che la Loggia non aveva mai svolto alcuna attività; ma come non si accorge che, così dicendo, viene ad affermare cosa nettamente opposta rispetto alla conclusione, del carattere segreto dell'intera Loggia?

Invece, se si adotta la spiegazione che qui è esposta, il discorso torna: la Loggia non svolgeva alcuna attività, in ciò avendosi una distorsione rispetto al modello delle logge massoniche; invece era il gruppo di potere di vertice che svolgeva un'attività di proprio interesse, soprattutto economico.

In che cosa poi quest'attività consistesse, se vi fossero illeciti, quali fossero, per ora non si sa. Le notizie di stampa non sono attendibili, e anche quelle poche che sono risultate esatte riguardano affari economici, cospicui ma non costituenti illeciti. Sono state iniziate azioni penali, dalla Procura della Repubblica di Roma, e da quella militare della Spezia, contro persone del gruppo di vertice della Loggia, e con imputazione che di per sè escludono, anzichè confermare, il preteso carattere segreto dell'associazione. Solo a chiusura di questi processi potremo sapere se il gruppo di potere che si era sovrapposto alla Loggia, sia stato potere 'occulto', o altra delle pittoresche locuzioni che politici e giornalisti si sono compiaciuti di usare. Comunque vale la pena ricordare che i gruppi o i centri di potere occulto non sono, di regola, associazioni segrete, ma piccole consorterie reperibili per ogni dove, e che l'ipocrisia non ha mai vinto le barriere del senso comune.

Credo che non valga la pena occuparsi di alcune altre notazioni, che vanno prese solo come amenità: per esempio che il singolare disordine dei documenti scoperti è indice di chi sa quali magagne (come se fosse proverbiale l'ordine con cui i ministeri e i comuni conservano i loro documenti, e come se lo Stato non abbia uffici di informazione attrezzati con elaboratori idonei a leggere nel disordine dei documenti: perchè non si è ubito incaricato uno di questi uffici,come perfino la stampa aveva proposto?), oppure che la associazione si era "adoperata per rimanere nascosta", o che era divenuta uno "Stato nello Stato;> cose che, usando la terminologia della relazione sarebbero ontologicamente impossibili, posto che l'associazione non si era mai riunita e che la non coincidenza tra un'associazione e gli amministratori dell'associazione è nota , anche ai professori di diritto) e simili. Si spiegano come ha notato T. Gregory, sol perchè nel paese dell'inquisizione appare come trama tenebrosa ciò che non dovrebbe essere secondo i canoni (e invece è,e nessuno protesta, nel reale: più Stato nello Stato di un solo medio partito politico?).

6 - Passiamo così al parere reso, anche' esso, a maggioranza, dalla prima sezione del Consiglio di Stato il 24 giugno 1981.

Ci sia permesso osservare, in apertura, come nessuno dei componenti il collegio, abituati a controllare ogni giorno la logicità di provvedimenti amministrativi abbia invece rilevato la palese illogicità della relazione, neppure con una piccola riserva.

Una delle illogicità della relazione stava appunto in ciò, che dopo aver chiarito, argomentandolo, come gli elenchi catturati dall'operazione "giudici di Milano" non potessero avere attendibilità quanto all'appartenenza delle persone all'associazione, come pertanto l'accertamento dell'appartenenza effettiva si dovesse fare e non apparisse facile, e come si dovesse altresì accertare anche la consapevolezza di ciascuno di appartenere ad una associazione 'segreta', ci si sarebbe potuti attendere che il punto d'arrivo fosse che occorresse per ciascuno accertate, sussistento la consapevolezza, che le eventuali mancanze, come che giuridicamente da qualificare. Invece d'improvviso s'introduce l'articolo 212 del testo unico di pubblica sicurezza n. 773, del 1931 che è, per i pubblici dipendenti, una normativa fondata su automatismi di qualificazioni giuridiche (appartenenza) e di conseguenze sanzionatorie (destituzione). Se fosse mancata la prima parte, ancor la questione si sarebbe potuta porre, ma le due parti insieme non tengono.

Comunque è la stessa relazione che solleva il problema deIla vigenza dell'articolo 212 e prospetta l'opportunità di sentire il Consiglio di Stato. Il parere quindi si pone la questione di fondo abrogazione o noti abrogazione dell' articolo 212, e dice che non vi è abrogazione, ma poi, subito dopo, nega la premessa, per dire che vanno applicati i procedimenti disciplinari propri delle normative di stato giuridico,delle diverse categorie di dipendenti. Quindi, nel complesso, una non comune singolarità argomentativa, che peraltro và apprezzata per il suo risultato, che è quello di riprendere ciò che sarebbe stato nella logica della relazione, se essa fosse stata coerente, e, soprattutto, che è nella logica della vicenda.

Sicchè discutere del parere del Consiglio di Stato ha, in ordine effettuale, interesse molto limitato, perchè, se è accettabile che per il pubblico dipendente si applichino le norme disciplinari del di lui stato giuridico, e si ammettono le graduazioni di responsabilità e di sanzioni, secondo le regole proprie di ciascun procedimento disciplinare, come lo stesso parere prospetta, la disamina della prima parte, quella in cui si afferma che l'articolo 212 sopravvive in parte in fondo serve solo a sapere se c'è o non c'è una certa epigrafe. Anche se talora le epigrafi ingombranti, come questa, possono produrre, nella pratica, effetti deformativi.

Che l'articolo 212, primo comma, sopravvivesse alla Costituzione era invero stato già accennato da autorevoli costituzionalisti (Mortati, Cheli), ma solo incidentalmente.

Probabilmente perchè, ad un esame di prima lettura, esso può apparire avere ad oggetto associazioni segrete. Se però lo si prende in considerazione in modo appena più attento, e si considera anche la letteratura, fatta da commentatori dell',epocal'interpretazione è diversa.

L'articolo 212 si inserisce infatti in un sistema nel quale le associazioni in genere sono soggette a pubblicità amministrativa e in cui esistono associazioni vietate da leggi speciali (la massoneria, tutti i partiti politici diversi dal partito fascista, i sindacati diversi da quelli riconosciuti nel quadro dell'ordinamento sindacale pubblico del 1926). La norma è quindi rivolta a reprimere le associazioni vietate, o in quanto esistenti in violazione delle norme sulla pubblicità o in quanto direttamente vietate da norme speciali; è chiaro che il denominatore comune alle due specie di associazioni è l'esistere occulto, appunto, perchè vietate e malgrado il divieto pur tuttavia operanti. Difatti la norma colpisce le associazioni, ma anche gli enti e gli istituti, ossia non sottilizza circa il possesso dei tratti propri di enti associativi, per poter agire nel modo più ampio possibile; colpisce enti -(associativi) costituiti anche all'estero, per poter agire nei confronti degli appartenenti ai partiti politici operanti nell'emigrazione; colpisce gli enti ospedalieri in modo clandestino ed occulto, anche solo in parte, ossia enti che possono anche non essere associazioni segrete nel senso proprio del concetto, in quanto enti di cui non risultano, per esempio gli amministratori, o la sede, o di cui non si conoscono gli statuti, o non li hanno, e perfino le associazioni che possono essere interamente in regola ai sensi del precedente articolo 210 (ossia hanno depositato atti costitutivi, statuti, deliberazioni, elenco di soci, ecc.) ma i cui soci siano comunque tenuti al segreto (riserva esterna).

Ne deriva che la lettera e gli ordini concettuali dell'articolo 212 non corrispondono al concetto di associazione segreta, anche se l'articolo 18 della Costituzione si dovesse interpretare, quanto al divieto concernente le associazioni segrete, nel modo più ampio pensabile, mentre si intendono molto bene se riferiti alle associazioni vietate.

E neppure sarebbe possibile conservare l'efficacia qualificatoria all'articolo212 fondandola sulle associazioni vietate considerando che associazioni vietate esistono anche nell'ordine qualificatorio dell'articolo 18 della Costituzione, poichè questo ha sostituito alle qualificazioni massicce e onnicomprensive l'articolo 212 un congegno molto più articolato, distinguendo associazioni lecite e associazioni illecite, e a parte ponendo le associazioni segrete e quelle paramilitari, ognuna avente un proprio ordine qualificatorio.

Ed è proprio quest'ultimo il profilo che ha più rilevanza. Se tutte le associazioni non ammesse dall'articolo 18 della Costituzione comportassero, per gli appartenenti pubblici dipendenti, la misura destitutiva, ancora avrebbe senso richiamare l'articolo 212; ma cosi non è, e anzi lo stesso parere, per le associazioni segrete, viene poi a dirci che le misure sono quelle disciplinari proprie di ciascun tipo di rapporto. Ma allora? Come può essere accaduto che un corpo che ha le risorse ermeneutiche del Consiglio di Stato abbia confuso associazioni vietate in un sistema fondato sulle libertà, oltretutto andandosi ad impigliare in un costruito incomprensibile? L'unico risultato pratico del quale potrà essere che i direttori del personale sprovveduti lo potranno invocare contro i dipendenti sgraditi, un incremento al cannibalismo burocratico, di cui si sono avuti già alcuni esempi in imprese private.

La conclusione è dunque che l'articolo 212 è abrogato, per incompatibilità assoluta con il sistema costituzionale repubblicano.

Si è detto anche che nella normativa postcostituzionale per i dipendenti civili dello Stato (testo unico,1957, n. 3) e per quelli militari (legge n. 382 del 1978) non ne è stata riprodotta la statuizione.

L'osservazione è oggettivamente esatta, ma si potrebbe osservare che la particolaritá della materia associazioni segrete potrebbero ammettere la persistenza di una normativa speciale per la materia medesima. E' però,anche vero che negli atti preparatori della legge n.382 del 1978, risulta respinto un emendamento

(Costamagna) tendente ad introdurre il divieto di appartenenza ad associazioni segrete, e che l'articolo 46 del vecchio regolamento di disciplina, essendo in contrasto con la nuova legge, dovrebbe ritenersi abrogato. Comunque il parere del Consiglio di Stato, come si avvertiva, giunge a superare questi problemi, facendoli slittare a problemi di facciata: si applicano perciò le norme relative ai procedimenti disciplinari, ed occorre che l'amministrazione contesti la commissione di illeciti disciplinari.

7. - Stante il carattere giuridico del parere, non è il caso di entrare in considerazioni non giuridiche. Non si può peraltro non rilevare che non era mai accaduto nella storia d'Italia che per un pugnetto presumibilmente di pochissime persone, impadronitesi di una modesta loggia massonica, a ragione della sprovvedutezza di giudici, di politici e di giornalisti, sia accaduto che sia stato rovesciato un Governo, si sia gettato il panico in amministrazioni, pubbliche e imprenditoriali, e, soprattutto, si siano decapitati servizi segreti e altri importanti organi statali.

 

Roma, 27 luglio 1981

firmato.: Massimo Severo Giannini

(tratti dalla pubblicazione del 1981 a cura del PSDI)